Il diritto di accesso dei condomini alla documentazione contabile del condominio deve essere esercitato con buonafede

Il diritto di accesso dei condomini alla documentazione contabile del condominio deve essere esercitato con buonafede
01 Luglio 2020: Il diritto di accesso dei condomini alla documentazione contabile del condominio deve essere esercitato con buonafede 01 Luglio 2020

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10844 pubblicata in data 8.6.2020, si è pronunciata in tema di diritto di accesso alla documentazione contabile del condominio da parte dei singoli condomini.

IL CASO. Due condomini avevano richiesto un incontro con l’amministratore condominiale, per visionare la documentazione contabile del condominio; l’incontro però era stato successivamente annullato dall’amministratore, per motivi di salute, e rinviato a data da destinarsi. I condomini, a seguito del rinvio dell’appuntamento, non si erano più attivati per richiederne un altro e nemmeno avevano partecipato all’assemblea condominiale prevista per l’approvazione del rendiconto. Decidevano, però, di impugnare, avanti al Tribunale, la delibera assembleare, con la quale era stato approvato il rendiconto consuntivo del condominio, ai sensi dell’art. 1137 c.c., per ottenerne l’annullamento. 

Il Tribunale adito rigettava l’impugnazione, dichiarando valida la delibera assembleare. 

Avverso tale pronuncia, quindi, proponevano appello i condomini. Anche la Corte d’appello però rigettava la loro impugnazione in quanto, con il loro comportamento, avevano violato i doveri di buona fede e correttezza: essi, infatti, non avevano partecipato all’assemblea condominiale, in occasione della quale avrebbero ben potuto chiedere di visionare la documentazione. 

I condomini impugnavano la sentenza della Corte d’appello censurandola nella parte in cui non aveva riconosciuto l’invalidità della delibera assembleare impugnata a causa della condotta inadempiente dell’amministratore, il quale avrebbe dovuto, prima dell’assemblea condominiale, fissare un nuovo appuntamento per permettere loro di esaminare la documentazione contabile. Tale situazione aveva, quindi, determinato la lesione del loro diritto di accesso alla medesima documentazione.

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha affermato che “se ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea), senza neppure l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), l’esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all’attività di amministrazione, né rilevarsi contraria ai principi di correttezza”.

Pertanto, nel caso di specie, alla luce del comportamento tenuto dai condomini - che, come visto, non si erano adoperati per richiedere la fissazione di un nuovo appuntamento e nemmeno avevano partecipato all’assemblea condominiale - la Suprema Corte ha ritenuto essersi configurata la violazione del principio generale di buona fede e di correttezza.

Secondo la Corte, infatti, se è pur riconosciuta l’esistenza del diritto secondo il quale ogni condomino ha la facoltà di domandare all’amministrazione di prendere visione ed estrarre copia dei documenti contabili, in qualsiasi tempo e senza onere di giustificazione, dall’altro lato tale diritto non è incondizionato in quanto non deve “risultare di ostacolo all’attività di amministrazione, né rilevarsi contraria ai principi di correttezza”.

La Suprema Corte ha, quindi, rigettato il ricorso.

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